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Aug 17, 2023

MGN 664 (M+F) Emendamento 1: processo di certificazione per navi che utilizzano tecnologie innovative

Pubblicato il 22 settembre 2023

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Questa pubblicazione è disponibile all'indirizzo https://www.gov.uk/government/publications/mgn-664-mf-amendment-1-certification-process-for-vessels-using-innovative-technology/mgn-664-mf-amendment -1-processo-di-certificazione-per-navi-che-utilizzano-tecnologie-innovative

Questo documento fornisce una guida aggiornata su come elaborare una richiesta di certificazione delle navi del Regno Unito, ovunque si trovino, o di altre navi che operano nelle acque del Regno Unito che utilizzano tecnologie innovative o dove viene utilizzato un approccio basato sul rischio. Le modifiche includono la rimozione del piano di certificazione, la semplificazione di contenuti/terminologia/titoli e la riorganizzazione delle informazioni contenute.

1.1 Questa guida integra le normative prescrittive che potrebbero non coprire tutti gli aspetti della tecnologia innovativa e supporta normative basate sugli obiettivi e processi di indagine, ispezione e certificazione consolidati.

2.1 L'intento di questo documento è quello di fornire un processo di certificazione per le navi che utilizzano tecnologie innovative o dove viene utilizzato un approccio basato sul rischio per affrontare gli aspetti legati alla sicurezza, all'ambiente e/o alla protezione della tecnologia.

2.2 Una tecnologia innovativa è una nuova tecnologia o una tecnologia riutilizzata per una nuova funzione, in cui i rischi associati alla sicurezza, all'ambiente e/o alla protezione potrebbero non essere adeguatamente affrontati dalle normative, dai codici o dalle buone pratiche attuali. La tecnologia innovativa comprende la riduzione delle emissioni, l'autonomia e altre forme di tecnologia marina "intelligente" i cui rischi potrebbero non essere sufficientemente gestiti a livelli accettabili esclusivamente mediante l'applicazione degli attuali regolamenti marittimi, codici, standard o buone pratiche accettati dalla MCA.

2.3 Questo processo integra le norme prescrittive e la MSC.1/Circ.1455 che non coprono tutti gli aspetti della tecnologia e supporta normative basate sugli obiettivi e processi stabiliti di indagine, ispezione e certificazione.

2.4 L'MCA può pubblicare linee guida aggiuntive e separate per gestire i rischi associati a una specifica tecnologia innovativa. Qualsiasi guida supplementare dovrebbe essere considerata insieme a questo MGN.

2.5 Qualora una nave rientri nel campo di applicazione delle norme II-1/55, II-2/17 e III/38 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita in Mare (SOLAS) sulla Progettazione e Soluzioni Alternative, dovrebbe essere presa in considerazione attraverso le relative Linee guida IMO come MSC.1/Circ.1455 e domande presentate tramite il processo MSF 1261 disponibili su Gov.uk.

3.1 Queste linee guida si applicano alle navi del Regno Unito ovunque si trovino e a tutte le navi non britanniche nelle acque del Regno Unito, attraverso l'applicazione dei regolamenti del 1998 sulla navigazione mercantile (linea di carico) che si applicano alle navi del Regno Unito ovunque si trovino e alle navi non britanniche mentre si trovano in Acque del Regno Unito. Questa guida non si applica alle "navi da diporto" come definite nei regolamenti sulla navigazione mercantile (indagine e certificazione) del 2015 e successive modifiche, tuttavia, l'ambito di applicazione di queste linee guida per le navi da diporto che utilizzano tecnologie innovative dovrebbe essere discusso con la MCA in fase di progetto .

3.2 Requisiti aggiuntivi o alternativi possono applicarsi alle navi che operano in acque classificate (come definite in MSN1837 e successive modifiche) e/o che operano all'interno della giurisdizione delle autorità portuali locali. È necessario un dialogo tempestivo con le autorità competenti per cercare un accordo avanzato sui requisiti.

3.3 L'accettazione dell'operazione all'interno delle acque del Regno Unito non elimina alcun obbligo di segnalazione o requisito aggiuntivo che potrebbe essere richiesto dallo Stato del porto locale quando si opera al di fuori delle acque del Regno Unito.

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